STATUTO

 

ARTICOLO 1°

1. E’ costituito un organismo internazionale denominato “INSTITUT INTERNATIONAL POUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES”, brevemente chiamato “I.I.R.D.”. Ha per fine il potenziamento dello spirito diplomatico nella pace, nella giustizia sociale e nella fratellanza dei popoli.
2. L’ I.I.R.D. è una entità diplomatica, culturale, storica e sociale, che comprende le persone singole, maggiorenni, e collettive,nonché tutti gli stati, che perseguono la difesa degli interessi contenuti nell’ oggetto sociale di cui al successivo articolo.
3. L’ I.I.R.D. ha sede legale ed operativa in Vicenza, Italia, Viale dell'Industria, 22.
4. L’ I.I.R.D. potrà aprire, per esclusiva volontà del suo socio promotore e fondatore, S.A.R. Dom Rosario Poidimani, Sassonia Coburgo Gotha e Bragança, Duca di Bragança e Capo della Real Casa del Portogallo, Delegazioni in tutto il mondo, sotto le seguenti denominazioni: Ambasciate, Consolati, Consolati Onorari e Missioni Diplomatiche.
5. La sede legale ed operativa potranno essere liberamente trasferite dal socio fondatore e promotore che sin d’ ora ne viene autorizzato, ovunque ritenga opportuno, sia in Italia che all’estero, dandone però immediata comunicazione, a mezzo raccomandata, a tutti i soci.
6. L’ I.I.R.D. ha durata illimitata.

ARTICOLO 2°

L’ I.I.R.D. ha per scopo:
1. l’ intesa fra i popoli di tutte le nazionalità, nell’armonia delle relazioni umane per lo sviluppo dei rapporti informativi, degli scambi culturali ed economici, e questo attraverso la collaborazione degli organismi dei singoli governi, delle ambasciate, dei consolati, delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti di cultura, delle accademie, della stampa;
2. la tutela della pace nella sicurezza e nel progresso di tutti i popoli della Terra, in nome del diritto internazionale delle genti, anche a mezzo dei rappresentanti diplomatici;
3. l’ I.I.R.D. non ha scopo di lucro ed è un organismo internazionale sovrano, indipendente dagli Stati, dai partiti e dalle organizzazioni nazionali ed internazionli, politiche e religiose;
4. il Presidente viene sin d’ora autorizzato a richiedere, qualora lo ritenga opportuno, i riconoscimenti del caso in Italia, Portogallo o/e altri Stati Esteri.

 

ARTICOLO 3°

1. L’ I.I.R.D., oltre ad estrinsecare la preminente attività di diplomazia sostanziale atta a sviluppare i rapporti culturali ed economici tra i vari Paesi, si farà anche interprete e promotore della Dichiarazione dei Diritti dell’ uomo, conformemente alla Carta delle Associazioni delle Nazioni Unite.
2. L’ I.I.R.D., presta l’appoggio morale, intellettuale, religioso, economico, sociale e diplomatico a tutti i popoli del Mondo, particolarmente bisognosi.
3. L’I.I.R.D. potrà organizzare una struttura editoriale per la diffusione di libri, riviste ed altri mezzi di comuncazione sociale, compresi radio e televisioni, per la prosecuzione del suo oggetto sociale.



DELL’ ISCRIZIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 4°

La qualità di socio si acquista per iscrizione, attraverso la compilazione della domanda, firmata dal richiedente, accompagnata da 3 fotografie tipo tessera; l’ iscrizione potrà essere rifiutata per motivi debitamente fondati; la domanda di ammissione comporta di per sé l’accettazione degli statuti.

ARTICOLO 5°

1. L’ I.I.R.D. ammette quattro categorie di soci:
a) fondatori
b) effettivi
c) onorari
d) sostenitori
2. Sono soci fondatori tutti quelli che integrano la costituzione dell’organismo I.I.R.D.
3. Sono soci effettivi tutti quelli che saranno successivamente iscritti e che avranno pagato le quote stabilite.
4. Sono soci onorari le persone, le istituzioni nazionali od estere, gli stati, che si dedicano, con meritata distinzione alle attività dell’ I.I.R.D. .
5. Sono soci sostenitori coloro che si sono dimostrati sensibili nell’appoggiare e sostenere, soprattutto economicamente, le finalità e le iniziative dell’ I.I.R.D.; sono equiparati ai soci effettivi.

ARTICOLO 6°

I diritti dei soci sono:
a) beneficiare dei diritti previsti dai presenti statuti;
b) partecipare, pienamente e liberamente, nelle attività diplomatiche, culturali, ecc., particolarmente a mezzo di formulazioni di proposte, discussione e votazione;
c) eleggere ed essere eletto nei quadri dell’ organismo;
d) ricoprire, se necessario, più cariche nell’interno dell’I.I.R.D.

ARTICOLO 7°

I doveri dei soci sono:
a) attenersi agli statuti;
b) partecipare alle assemblee, riunioni ed altre attività dell’organismo;
c) divulgare e difendere gli oggetti statutari;
d) esercitare, con diligenza, gli incarichi per i quali sono stati eletti;
e) eseguire le delibere emesse dai quadri sociali dell’organismo;
f) pagare puntualmente la propria quota.

ARTICOLO 8°

1. I soci effettivi saranno obbligati a pagare una quota d’iscrizione ed una quota annuale da stabilire a mezzo circolare interna.
2. I soci sostenitori e quelli onorari saranno obbligati a pagare un’ adeguata quota d’iscrizione, nonché le quote annuali previste per i soci effettivi.
3. Quando i soci saranno gruppi di persone, la quota d’iscrizione e quella annuale saranno stabilite caso per caso secondo le modalità di cui al 1° capoverso.
4. L’I.I.R.D. accetta qualsiasi offerta e donazione in denaro, beni mobili ed immobili, in qualsiasi paese del mondo.
5. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, le quali non esonerano dal pagamento degli obblighi sociali per l’ anno in corso;
b) per la perdita di alcuni dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione all’I.I.R.D.;
c) per gravi motivi od indegnità;
d) per mancato pagamento della quota associativa nel termine stabilito.
6. Competente a decidere nei casi previsti dai punti b)e c) del capoverso 5 del presente articolo é il Presidente dell’Assemblea Generale.

DELLE SANZIONI

ARTICOLO 9°

1. I soci che violeranno i presenti statuti o non eseguiranno le delibere dell’Assemblea Generale o le disposizioni regolamentari o le determinazioni della Direzione, saranno soggetti alle seguenti penalità:
a) richiamo scritto
b) sospensione sino ad un anno
c) espulsione.
2. Le pene del richiamo e della sospensione saranno di competenza della Direzione e potranno essere appellate con ricorso scritto da presentare entro quindici giorni al Presidente dell’ Assemblea Generale.
3. La pena dell’espulsione è di competenza del Presidente dell’ Assemblea Generale.

SEZIONE I
DEGLI ORGANI

ARTICOLO 10°

Sono organi dell’istituzione:
a) Assemblea Generale;
b) Direzione;
c) Consiglio Fiscale;
d) Commissione d’Onore.

ARTICOLO 11°

1. L’Assemblea Generale è la riunione dei soci fondatori, effettivi, onorari e sostenitori, nel pieno rispetto dei propri diritti.
2. Le modifiche ai presenti statuti esigono i voti favorevoli del 51% del numero dei soci presenti con diritto al voto.


ARTICOLO 12°


Ad ogni singolo o gruppi di persone spetterà un voto; il Voto del Presidente dell’ Assemblea Generale sarà decisivo.

ARTICOLO 13°

1. E’ nominato Presidente ed Amministratore a vita, il socio Promotore e fondatore S.A.R. Dom Rosario Poidimani, Sassonia Coburgo Gotha e Bragança e Capo della Real Casa del Portogallo, Linea Costituzionale; la successione dell’ incarico suddetto sarà assunta di diritto dai suoi legittimi Eredi, salvo diversa volontà testamentaria. E’ nominato Presidente Onorario Sua Eminenza il Cardinale Opilio Rossi.
2. Il Presidente dell’ Assemblea Generale:
a) rappresenta diplomaticamente l’I.I.R.D. nei rapporti interni ed internazionali;
b) è di diritto, a vita, Presidente della Direzione e del Consiglio Fiscale;
c) amministra di diritto, a vita, e gestisce tutti i beni mobili, immobili, nonché il capitale in denaro dell’I.I.R.D.; ha la facoltà di gestire, nei modi e nei termini che riterrà più opportuni, a suo insindacabile giudizio, i beni predetti; apre i conti bancari a nome dell’organismo, amministrandoli in prima persona; potrà nominare, se lo ritiene opportuno, procuratori speciali anche con mandati provvisori e per singole operazioni che deciderà di volta in volta.

ARTICOLO 14°

L’assemblea Generale si riunirà straordinariamente a richiesta del suo Presidente o a richiesta di almeno 1’80% dei soci nel pieno rispetto dei propri diritti.

ARTICOLO 15°

1. L’Assemblea Generale deve essere convocata dal suo Presidente con almeno 8 giorni di preavviso e, per l’ internazionalità dell’ I.I.R.D., potrà aver luogo in qualsiasi paese del mondo.
2. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o assicurata spedita al domicilio di ogni socio.
3. In caso di assemblea urgente, la convocazione potrà avvenire mediante pubblicazione dell’avviso sul giornale ufficiale della Repubblica Italiana oppure su di un quotidiano di una qualsiasi delle nazioni, almeno 48 prima.
4. L’Assemblea Generale si riunirà all’ora e nel luogo stabilito nella convocazione, sempre che siano presenti più di metà dei soci con diritto al voto; caso contrario si riunirà un’ora dopo con qualsiasi numero di soci.

ARTICOLO 16°

1. Nel corso dell’ assemblea il Presidente dell’ Assemblea Generale nomina un vice Presidente ed un Segretario, così formando il Direttivo.
2. In caso di rinuncia del Presidente, tali nomine spettano all’Assemblea Generale mediante votazione indetta dal socio con maggiore numero di anni d’adesione.

ARTICOLO 17°

E’ di competenza del Presidente:
a) convocare l’Assemblea Generale e firmare i rispettivi avvisi di convocazione;
b) presiedere alle Assemblee Generali ed esercitare la disciplina delle riunioni, assistito dal vice Presidente e dal Segretario;
c) firmare, congiuntamente al Segretario, gli atti delle Assemblee Generali;
d) far prendere possesso dei rispettivi incarichi ciascuno dei membri del Direttivo eletti e sottoscriverne l’atto di possesso.

ARTICOLO 18°

1. Le delibere saranno prese per maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti con diritto al voto.
2. I soci assenti potranno farsi rappresentare, nelle Assemblee Generali, per delega; ogni socio potrà rappresentare fino a 10 soci assenti.

SEZIONE II
DELLA DIREZIONE

ARTICOLO 19°

1. La Direzione è l’organo responsabile della gestione dell’istituzione ed è costituita da tre membri.
2. La Direzione è composta dal Presidente dell’ Assemnlea Generale, da un vice Presidente ed un Segretario, questi ultimi nominati, per un periodo di 2 anni, dal Presidente o, in caso di sua rinuncia, dall’ Assemblea Generale mediante votazione indetta dal socio con maggiore numero di anni d’adesione.

ARTICOLO 20°

1. Sono attribuzioni della Direzione:
a) dirigere e coordinare l’ attività dell’organismo;
b) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea Generale;
c) ammettere e rigettare l’iscrizione dei soci;
d) elaborare i regolamenti interni necessari al buon funzionamento dell’organismo;
e) rappresentare, attraverso il suo Presidente, l’organismo, in giudizio e fuori, sia in Italia che all’ estero;
f) esercitare le varie attribuzioni che le sono state concesse per legge e per statuti.
2. Compete al Presidente della Direzione in particolare:
a) coordinare le riunioni della Direzione;
b) rappresentare l’ I.I.R.D. sia in Italia che all’estero.
3. Il Presidente della Direzione potrà, quando assente, farsi rappresentare da un socio di sua scelta, il quale dovrà esibire procura con i poteri speciali conferiti, rilasciata dal Presidente assente.

ARTICOLO 21°

1. La Direzione si riunirà ogni qualvolta si renda necessario.
2. Per le delibere prese dalla Direzione si dovrà redigere atto di ogni riunione.


SEZIONE III
DEL CONSIGLIO FISCALE

ARTICOLO 22°

1. l Consiglio Fiscale è composto dal Presidente dell’ Assemblea Generale e da 2 membri nominati, per un periodo di 2 anni, dal Presidente o, in caso di sua rinuncia, dall’ Assemblea Generale mediante votazione indetta dal socio con maggiore numero di anni d’adesione.
2. Sono attribuzioni del Consiglio Fiscale:
a) esercitare la fiscalizzazione delle scritture e documenti dell’ organismo, sempre che lo giudichi opportuno;
b) assistere, attraverso il suo Presidente, alle riunioni della Direzione, sempre che lo giudichi opportuno;
c) dare pareri sugli eventuali impegni che la Direzione sottoporrà alla sua approvazione.

ARTICOLO 23°

1. Il Consiglio Fiscale si riunirà ogni qualvolta si renda necessario.

SEZIONE IV
DELLA COMMISSIONE D’ONORE

ARTICOLO 24°

1. La Commissione d’Onore è composta da persone singole o gruppi, nazionali o stranieri, di riconosciuto merito nel campo diplomatico, sociale in generale, della storia, scienze affini, ecc.
2. Il numero dei membri della Commissione d’Onore è indeterminato.
3. L’ integrazione nella Commissione d’Onore dipende dalla delibera della Direzione; il Presidente conserva il diritto di integrare nella Commissione qualsiasi persona di suo gradimento.
4. La Commissione d’Onore ha funzioni meramente consultive,
spettandole dar pareri su tutti gli argomenti che le vengono sottoposti dalla Direzione, per effetto di dette funzioni.

FORMAZIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 25°

Il patrimonio dell’I.I.R.D. è costituito da:
a) quote dei soci;
b) offerte e donazioni in denaro, beni mobili ed immobili, di qualsiasi persona o ente, in qualsiasi parte del mondo;
c) qualsiasi altra forma di entrata legale.


ARTICOLO 26°

1. Per esclusiva decisione del promotore e fondatore S.A.R. Dom Rosario Poidimani, Sassonia Coburgo Gotha e Bragança, Duca di Bragança e Capo della Real Casa del Portogallo, il capitale potrà essere devoluto in beneficienza in Italia o all’estero, dedotte le spese di gestione dell’I.I.R.D.
2. Estinto l’organismo, il suo patrimonio potrà essere destinato in beneficenza ad istituzioni italiane od estere, dedotti gli impegni dell’I.I.R.D. ed eventuali residui attivi saranno incamerati dal suo Presidente e devoluti a sua discrezione.

ARTICOLO 27°

1. L’I.I.R.D. potrà essere sciolta con il 100% dei voti di tutti i soci o per volontà esclusiva del suo promotore e fondatore S.A.R. il Duca di Bragança Dom Rosario Poidimani.
2. Nel caso di scioglimento, l’Assemblea Generale designerà una commissione liquidatoria composta da tre membri.

ALTRE ATTIVITA’ DELL’ I.I.R.D.

ARTICOLO 28°

L’I.I.R.D. indice ogni anno un premio internazionale per coloro che si sono distinti nel lavoro, nella professione, nel campo scientifico del lavoro e della generosità. Il premio intitolato al grande “Antonio Meucci” consiste in una riproduzione artistica del primo telefono brevettato da Meucci e di un “ATTESTATO DI BENEMERENZA”. La sua denominazione sarà “ATTESTATO MONDIALE ANTONIO MEUCCI PER LE COMUNICAZIONI, GLI SCAMBI E LE RELAZIONI PUBBLICHE”.

ARTICOLO 29°

L’I.I.R.D. istituirà un’Accademia Internazionale denominata “FONDAZIONE ACCADEMICA DIPLOMATICA DI DIRITTO INTERNAZIONALE” brevemente denominata “F.A.D.D.I.”, per permettere un migliore approfondimento dello studio sul diritto diplomatico e consolare, una tra le discipline più importanti delle scienze giuridiche, politiche, economiche e sociali delle comunità internazionali che costituiscono il presupposto necessario per poter svolgere qualsiasi azione in seno alle comunità medesime.Di diritto è Rettore a vita dell’Accademia il socio fondatore e promotore Dom Rosario Poidimani e gli succederanno, sempre di diritto, i suoi legittimi Eredi, salvo diversa volontà testamentaria.

ARTICOLO 30°

L’I.I.R.D. rilascerà degli attestati internazionali di “BENEMERITO DELLA DIPLOMAZIA” a tutti coloro che, anche non membri, avranno dimostrato di aver contribuito allo sviluppo dei rapporti mondiali in ogni campo di attività.

ARTICOLO 31°

Ogni anno, grazie alla generosità dei soci dell’I.I.R.D., potrà essere assegnato un congruo numero di borse di studio del valore da stabilirsi di volta in volta, a ragazzi bisognosi che non abbiano compiuto il 16° anno di età, sia in Italia che all’estero.

ARTICOLO 32°

Le finalità dell’ I.I.R.D. saranno puntualmente propagandate sostenute dal periodico “PASSAPORTO DIPLOMATICO I.I.R.D.”, organo ufficiale dell’ istituzione che raggiungerà periodicamente, in ogni parte del mondo, autorità diplomatiche e consolari, Case Regnanti e non, Capi di Stato, organi di Governo, Stampa, accumulandoli in un dialogo ideale che tutti interessa e stimola ad una più solerte ed appassionata collaborazione per il perseguimento del fine dell’ oggetto sociale.

REFERENDUM

ARTICOLO 33°

La Direzione ha la facoltà di sottoporre a tutti i soci la votazione per referendum e a schede segrete, anche per corrispondenza, per l’approvazione di nuove iniziative e proposte.

NORME TRANSITORIE
COMMISSIONE PER L’ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO

ARTICOLO 34°

La Commissione per l’assegnazione delle borse di studio sarà composta dalla Presidenza dell’Assemblea Generale, dalla Direzione e dal Consiglio Fiscale. Detta Commissione sarà sempre e solamente presieduta dal Presidente Dom Rosario Poidimani o da chi da lui delegato per procura.

 


STRUTTURA DELL’I.I.R.D. NELLE VARIE NAZIONI

ARTICOLO 35°

1. L’I.I.R.D. potrà attribuire di diritto tutti gli incarichi e le funzioni, comprese quelle diplomatiche, che non sono in contrasto con le leggi vigenti dei vari paesi, dove saranno nominati i vari rappresentanti diplomatici ai quali sarà permesso di espletare attivamente tutte le proprie funzioni ed introdursi, con il beneplacido delle autorità competenti, laddove ad altri non è permesso.
2. Agli incarichi diplomatici si accede solo per altissimi meriti acquisiti nelle relazioni umane e nell’ attività di diplomazia sostanziale. Le persone di cui sopra dovranno poter avere una sede di prestigio a disposizione, dove dovranno esporre i distintivi e la bandiera dell’I.I.R.D. e dove intratterranno tutti i loro rapporti relativi all’ organismo.Le persone che rivestono tali cariche, come pure quelle onorarie, dovranno anche essere le più sollecite a contribuire al mantenimento economico delle spese generali di gestione dell’intera organizzazione, ivi comprese l’assegnazione di eventuali borse di studio. Gli incarichi diplomatici previsti nel paragrafo 4 dell’ articolo 1, in tutte le nazioni aderenti e non, sono strutturati come segue:
a) CONSIGLIERE GENERALE O AMBASCIATORE;
b) CONSIGLIERE DI 1° CLASSE O CONSOLE GENERALE;
c) CONSIGLIERE DI 2° CLASSE O CONSOLE;
d) CONSIGLIERE DI 3° CLASSE O VICECONSOLE.
Le cariche e qualifiche di cui sopra non sono Honoris Causa, ma valide a tutti gli effetti; però le stesse non di debbono identificare, come non si identificano, con quelle conferite dagli stati.Sono previsti inoltre conferimenti di incarichi onorari di cui ai punti a), b), c), e d).
3. Nessun compenso è previsto per gli incarichi di cui al punto 1 e 2 del presente articolo.
4. A tutti i rappresentanti diplomatici dell’I.I.R.D. verrà rilasciato un documento d’identità denominato “DIPLOMATIC PASSPORT”, da presentarsi obbligatoriamente con il proprio passaporto dello Stato di appartenenza; contrariamente il predetto “DIPLOMATIC PASSPORT” perde d’efficacia.
Inoltre verranno rilasciati decreto di nomina riportante la qualifica rivestita e n° 2 targhe per autovettura del servizio diplomatico o consolare ed altre insegne varie consistenti particolarmente in una paletta segnaletica ed un segnalatore acustico, con scritte dell’I.I.R.D., con colori diversi da quelli di qualsiasi istituzione pubblica di qualsiasi Stato, il tutto da usarsi esclusivamente durante l’espletamento dell’attività a favore dell’Organismo, sempre nel rispetto e nell’osservanza assoluta delle leggi degli Stati ospitanti. Qualsiasi trasgressione sarà punita con la sospensione e, nei casi più gravi, con l’espulsione dall’Organismo. Tutti i membri accreditati potranno avere diritto all’ immunità diplomatica, come da convenzioni internazionali (Convenzione di Vienna: Relazioni Diplomatiche - Relazioni Consolari).
5. Ogni documentazione sarà trasmessa per “ presa visione” e per l’eventuale giudizio ed accettazione del rappresentante diplomatico nominato, ai governi ed organismi internazionali interessati. In caso di diniego, il rappresentante diplomatico espleterà il proprio mandato in forma privata, honoris causa, e comunque nel pieno rispetto delle leggi vigenti presso lo Stato ospitante. Qualsiasi trasgressione comporterà la revoca immediata dall’incarico e l’espulsione dall’I.I.R.D. oltre, ovviamente, alle responsabilità penali a cui potrebbe venire sottoposto.

RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

ARTICOLO 36°


1. I rapporti con gli stati, enti nazionali ed internazionali, verranno intrattenuti dal presidente dell’Assemblea Generale o dal vice presidente della Direzione ed in assenza di questi dal segretario quale responsabile del Dipartimentodegli Affari Esteri dell’I.I.R.D.
2. L’I.I.R.D. istituisce il Dipartimento degli Affari Esteri con lo scopo di svolgere, attraverso i suoi vari esperti, tutti gli impegni sociali, sanitari, culturali, ecologici, economici, commerciali, ecc., nonché di tenere i rapporti diplomatici tra i popoli.
3. L’I.I.R:D. istituisce le seguenti lingue ufficiali nei rapporti internazionali: italiana, francese ed inglese.

COSTITUZIONE DI DIPARTIMENTI, COMMISSIONI, CONSIGLI,
ECC., E RISPETTIVI SCOPI

ARTICOLO 37°

1. L’I.I.R.D., richiamandosi idealmente agli organismi internazionali delle Nazioni Unite ed alla Carta Costituzionale per i Diritti dell’Uomo del 10.12.1948, che qui si dà per conosciuta, approvata ed interamente riportata, istituisce i seguenti Dipartimenti, Commissioni, Consigli ed altro, il tutto elencato con l’indicazione dei rispettivi scopi.

COMMISSIONE PER I DIRITTI DELL’UOMO

1. Lavora per la protezione e l’espansione dei valori spirituali, culturali, biologici e morali dell’essere umano, esalta e difende la dignità dell’uomo come tale, lotta contro tutte le violazioni manifeste dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

2. Sostiene che predicare la giustizia sociale è un dovere, ma attuarla è un obbligo a cui nessuno può sottrarsi, come pure applicare questa giustizia sociale con dignità, equità e con relativi sacrifici personali, a volte anche onerosi, privandosi della superbia e dell’égocentrismo che attanagliano lo spirito, la mente ed il braccio.
3. Nominerà degli alti Commissari Internazionali, con l’intento di prevenire ed eliminare ogni forma di illegalità costituzionale che possa verificarsi in quelle nazioni a regime tirannico dittatoriale, assolutistico e pseudodemocratico.
4. Denunzierà alle Nazioni Unite quegli stati che attuano le torture poliziesche e le cruenti carcerazioni, nonché le “farse giudiziarie” completate poi dalle condanne a morte.
5. Ripudia e condanna qualsiasi tipo di guerra e guerriglia urbana.
6. Intende creare un fondo internazionale di assistenza per i perseguitati, per i detenuti e per gli invalidi di tortura.

COMMISSIONE ECUMENICA

E’ una dignità di dialogo e di incontro fraterno di uomini di buona volontà, delle varie religioni e civiltà. Propone l’ecumenismo tra i cristiani, tra questi e le religioni monoteiste, nonché il rispetto di ogni credo religioso.

DIPARTIMENTO PER L’INDUSTRIA E L’AMBIENTE

Ha lo scopo di migliorare e salvaguardare l’habitat dell’uomo peché sia privo di contaminazioni e di inquinamento. Opera perché l’essere umano sia sempre più protetto nello sviluppo e nello svolgimento delle varie attività lavorative, favorendo in esso personalità e creatività.

DIPARTIMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Lavora perché nello sviluppo dell’economia mondiale siano rispettati i legittimi diritti dei singoli e delle comunità. Si adopera affinché tutti gli uomini dispongano di mezzi eonomici per condurre un’esistenza dignitosa. Favorisce la cooperazione economica finanziaria fra enti-stati-privati.

COMMISSIONE PER GLI INTERVENTI NEI PAESI DEL TERZO MONDO

1. Opera al fine di interessare le nazioni più progredite ai problemi dei paesi del Terzo Mondo e favorire collaborazioni ed interventi che contribuiscono al giusto futuro sviluppo di questi.
2. Condanna il razzismo, considerato un fenomeno d’inciviltà e di mania patologica nella persecuzione.

DIPARTIMENTO PER L’AGRICOLTURA

Ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica al ruolo primario che l’agricoltura svolge in una ipotesi qualsiasi di società. Ricerca e propone, attraverso studi, soluzioni di sviluppo del settore.

DIPARTIMENTO PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

Ha per scopo di dare la più estesa e pratica collaborazione ed assistenza per lo sviluppo ed il perfezionamento delle relazioni tra imprese commerciali, industriali, associazioni, enti pubblici e privati; cooperare nell’organizzazione di mostre, fiere, convegni; collaborare con le autorità governative e non, a livello nazionale ed internazionale.

DIPARTIMENTO PER IL TURISMO SPETTACOLO
E COMUNICAZIONI SOCIALI

Ha lo scopo di creare una giusta coscienza dell’utilizzo dei mass-media affinché non siano strumenti di disinformazione delle masse, bensì veicoli validi di informazione e di formazione alla verità, a beneficio dell’intera pubblica opinione. Pertanto il Dipartimento si interessa a promuovere opere librarie, la televisione, la radio, la stampa, il cinema ed il turismo in generale, al fine di assicurare alla opinione pubblica strumenti costruttivi di elavazione culturale e sociale.

COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELL’AMBIENTE

Assume iniziative per la salvaguardia della salute fisica e morale dell’essere umano e del suo ambiente, promuove ricerche scientifiche, gli studi e tutto ciò che può essere valido per combattere le malattie.

DIPARTIMENTO PER LA CULTURA E L’ ISTRUZIONE


1. Promuove la cultura e la scienza affinché l’essere umano prenda sempre più coscienza di se stesso e del suo ruolo nella società e nel mondo, perché dall’elevazione culturale dipende il benessere, lo sviluppo civile e di conseguenza la pace. A tal fine crea un movimento apolitico di cultura e di opinione attraverso seminari, tavole rotonde, scuole, ecc.
2. I meriti di ciascun cittadino, quando siano veramente efficaci per il progresso sociale della nazioni, dovranno essere tenuti in grande considerazione e privilegio dai governi degli stati, nonché ricompensati senza ulteriori pregiudizi e remore. Oggi raramente si apprezzano l’autodidatta, l’ecclettico e lo scienzato; anzi, invece di incoraggiare ed ammirare i benefici di questi fedeli servitori della cultura mondiale, si assiste spesso ad una larvata persecuzione che metta sotto accusa l’ingegno altrui, perché privo di “licenza accademica od universitaria”. In molti casi, lo scienziato é costretto a continuare gli studi e le ricerche in altre nazioni.
3. Avrà inoltre la facoltà di istituire università libere e private, nonché istituti superiori di ricerca e di studio, tutti indipendenti dagli Stati.

CORTE INTERNAZIONALE DI ECOLOGIA

1. Ha lo scopo di proteggere la qualità di vita dell’uomo, degli animali e delle piante dai nefasti dell’ inquinamento. Permette alle vittime dei Paesi industrializzati di portare, al di là delle frontiere, davanti alla costituenda corte giuridica internazionale ed apolitica, le loro denuncie e chiedere la difesa e la salvaguardia dell’ ambiente in cui vivono.
2. Ripudia e condanna gli esperimenti atomici e le armi nucleari in genere, nonché le armi chimiche e batteriologiche, sintomi di inciviltà e di regresso sociale e politico.

CLUB DELLA PACE

1. Vi partecipano ambasciatori, uomini politici, della cultura, dell’arte, dell’economia etc. Ha lo scopo di promuovere la comprensione internazionale e la pace, di sviluppare nei suoi membri la comprensione e l’amicizia per divenire promotori di pace al servizio delle comunità che rappresentano.
2. Con la compattezza popolare del mondo civile e democratico, si otterrà una pace duratura, rendendo così la sicurezza agli stati.
3. La diplomazia per la distensione pacifica è bene attuarla con tutte le nazioni, di qualsiasi ideologia politica, fermi restando il diritto d’indipendenza degli stati e la non ingerenza negli affari politici interni di ciascun governo.
4. L’ I.I.R.D. condanna qualsiasi persecuzione politica, religiosa e razziale.
5. Istituisce il Premio Internazionale “PACE NEL MONDO TRA UOMINI DI BUONA VOLONTA’”.


DIPARTIMENTO PER LA CONSULENZA COORDINAMENTO E COOPERAZIONE

E’ stato costituito con lo scopo di coordinare le varie attività dell’I.I.R.D. e perciò in grado di offrire opera di consulenza ad enti ed organismi sia a livello di studio, che di realizzazione pratico-operativa in tutti i settori di interesse dell’I.I:R.D.


ARTICOLO 38°

1. Il Presidente a vita di ciascun Dipartimento, Commissione od altro, per diritto è il Presidente dell’Assemblea Generale, socio fondatore e promotore, S.A.R. Dom Rosario Poidimani, Sassonia Coburgo Gotha e Bragança, Duca di Bragança. Gli succederanno, sempre di diritto, i suoi legittimi eredi, salvo diversa volontà testamentaria.
2. Ogni Dipartimento, Commissione od altro, sarà composto dal Presidente, da un vice e da un Segretario Generale. L’assegnazione delle cariche di vice Presidente e di Segretario Generale di ogni ente spetta esclusivamente all’Assemblea Generale dell’I.I.R.D. o al suo Presidente al quale, in ogni caso, compete la facoltà di decisione.

ARTICOLO 39°

L’I.I.R.D. istituisce, inoltre, per il suo buon capillare funzionamento, specialmente per quello indicato nell’articolo 37 dello Statuto:
- il Segretariato ed il vice Segretario Generale della Presidenza dei Dipartimenti, Commissioni ed altro;
- il Consiglio Diplomatico del Presidente dell’I.I.R.D.;
- il Consiglio per l’Unità Europea;
- il Consiglio per i problemi della Giustizia;
- il Consiglio per i problemi del lavoro e della occupazione;
- il Consiglio Informzioni e Stampa;
- il Consiglio dei Servizi Speciali;
- il Consiglio Affari Riservati;
- il Dipartimento per le Relazioni con l’Estero;
- il Consiglio per le Relazioni Diplomatiche, Politiche e Parlamentari;
- il Consiglio Permanente di Sicurezza composto da un Questore, due ViceQuestori, un Segretario ed un Vice;
- il Consiglio per la Condizione Femminile nel Mondo;
- il Consiglio per i Diritti Umani;
- il Consiglio per le questioni africane, americane, asiatiche, europee, indiane e mediorentali.
Tutte le predette istituzioni dipenderanno dai vari Dipartimenti, Commissioni od altro, ed i rappresentanti di essi, con a capo il Presidente dell’Assemblea Generale, formeranno il “Consiglio Supremo della Sicurezza”, che viene convocato dal Presidente in caso di massima urgenza e di estrema importanza.
Tutte le deliberazioni votate ed emanate dal Consiglio di Sicurezza dell’I.I.R.D. sono inappellabili.

ARTICOLO 40°

1. Il Presidente fondatore e promotore dell’I.I.R.D., S.A.R. Dom Rosario Poidimani, Sassonia Coburgo Ghota e Bragança, Duca di Bragança, ha la facoltà di provvedere, ogni qualvolta lo riterrà opportuno. ai vari riconoscimenti internazionali pubblici e privati ed in particolare a quello delle Nazioni Unite.
2. L’I.I.R.D. può collaborare con l’ONU, FAO, UNESCO, AIEA, OIL; OMS, BIRS, SP, AID, FMI, OACI, UPU, UIT, OMM, IMCO, OVA; OSA, OERS, MEAC, EAC, CEE, OCAMM, MEC, SAMA/CEE e con tutti i governi degli stati del mondo, coi governi in esilio, con tutti i parlamenti delle nazioni, con le case regnanti e non, d’Europa e del mondo, nonché con il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, con l’Università per la Pace delle Nazioni Unite del Costarica, con l’Archivio Internazionale Nobiliare del Principato d’Andorra e con tutti quegli altri organismi nazionali ed internazionali, pubblici e privati, che riterrà necessari.

NORME FINALI
INTEGRAZIONI GIURIDICHE-STATUTARIE
MEDIANTE EMANAZIONI DI REGOLAMENTI E DECRETI

ARTICOLO 41°

L’I.I.R.D. potrà emanare regolamenti relativi all’esecuzione delle norme statutarie e norme esplicative. Potrà emettere decreti per la formazione di organismi giudiziari internazionali atti a promuovere istituzioni giuridiche in grado di sovraintendere e tutelare tutto quanto previsto nell’oggetto sociale. Tali emissioni di regolamenti e decreti si intendono parti integranti del presente statuto.

ARTICOLO 42°

L’I.I.R.D. costituisce, per la sua immediata attuazione,anche:
1.
a) la “Corte Suprema Internazionale di Giustizia per la Tutela dei Diritti Umani”;
b) il “Tribunale Internazionale per la Coscienza”;
c) il “Tribunale Internazionale per la Protezione della Natura”. Faranno parte delle istituzioni di cui sopra, personalità eminenti specialiste in diritto internazionale, scienziati, rappresentanti di organizzazioni nazionali ed internazionali di ecologisti, ecc. Presidente di diritto è il Presidente dell’Assemblea Generale, mentre farà le funzioni di procuratore generale il Vice Presidente; saranno nominati, tra i vari specialisti delle singole materie da trattare, anche alti Magistrati. Tutti i giudizi emessi saranno inappelabili.


2.
a) l’ ”Anno Internazionale della Bontà”;
b) la “Lega delle Nazioni Umane per una Cooperazione Pacifica”;
c) l’ “Organizzazione Mondiale per la Salvaguardia dei Popoli Indiani ed Aborigeni”;
d) l’ “Ente Internazionale per l’Assistenza dei Bisognosi” denominato “CASSA MONDIALE I.I.R.D. PER LA TUTELA DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO”.
Presidente di diritto è il Presidente dell’Assemblea Generale dell’I.I.R.D.

STATI MEMBRI ED ADERENTI

ARTICOLO 43°

Dell’I.I.R.D., sin dal 26.05.1979, data della Cerimonia ufficiale dell’inaugurazione della sede di Pordenone sotto la Presidenza Onoraria di Sua Eccellenza il Presidente Emerito della Corte Costituzionale On. Prof. Gaspare Ambrosini, sono Membri i seguenti Stati che hanno sottoscritto, tramite i propri rappresentanti diplomatici ivi presenti, l’ Atto ufficiale:
ARGENTINA, CHILE, CHINA, EGYPT, EQUADOR, FINLAND, GABON, GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC, JAPAN, MALTA, MAURITIUS, NICARAGUA, PANAMA, PERU’, PORTUGAL, SPAIN, SUDAN, SYRIA, TANZANIA, RURKEY, URAGUAY e vi hanno aderito: ARABIC LIGA, CENTRAL AFRICAN REPUBLIC, COLUMBIA, COREA, GERMAN FEDERAL REPUBLIC, GHANA, GREECE, INDIA, IRAK, IRAN, LEBANON, MADAGASCAR, MEXICO, NETHERLAND, SAN MARINO, SOUTH AFRICA, TOGO, VENEZUELA.
Inoltre, per l’occasione, hanno dato il proprio appoggio morale le massime autorità politiche e civili italiane, nonché religiose.

ARTICOLO 44°

L’I.I.R.D., fra gli altri Organismi Internazionali, collabora, per il raggiungimento degli scopi sociali, con l’Università per la Pace delle Nazioni Unite e con il Parlamento Mondiale per la Sicurezza e la Pace, organismo intergovernativo osservatore presso le Nazioni Unite.