STATUTO

 

Premessa

Sin dal 26 maggio 1979, data della Cerimonia ufficiale dell’inaugurazione della sede di Pordenone sotto la Presidenza Onoraria di S. E. il Presidente Emerito della Corte Costituzionale On. Prof. Gaspare Ambrosini, sono Membri dell’IIRD i seguenti Stati che hanno sottoscritto, tramite i propri rappresentanti diplomatici ivi presenti, l’ Atto ufficiale:
ARGENTINA, CILE, CINA, EGITTO, EQUADOR, FINLANDIA, GABON, REPUBBLICA DEMOCRATICA DI GERMANIA, GIAPPONE, MALTA, MAURITIUS, NICARAGUA, PANAMA, PERÚ, PORTOGALLO, SPAGNA, SUDAN, SYRIA, TANZANIA, TURCHIA, URAGUAY e vi hanno aderito: LEGA ARABA, REPUBBLICA CENTRO AFRICANA, COLUMBIA, COREA, REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, GHANA, GRECIA, INDIA, IRAK, IRAN, LIBANO, MADAGASCAR, MESSICO, OLANDA, SAN MARINO, SUD AFRICA, TOGO, VENEZUELA.

ARTICOLO 1

1. E’ costituito un organismo internazionale denominato “INSTITUT INTERNATIONAL POUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES”, brevemente chiamato “I.I.R.D.”. Ha per fine il potenziamento dello spirito diplomatico nella pace, nella giustizia sociale e nella fratellanza dei popoli e collabora con tutte le Organizzazioni Internazionali, Sovrannazionali, Agenzie ed Organismi.

2. L’ I.I.R.D. è una entità culturale, sociale e di sviluppo del pensiero diplomatico che comprende le persone singole e collettive, stati, nazioni e popoli che perseguono la difesa degli interessi contenuti nei principi di cui al successivo articolo.

3. L’ I.I.R.D. ha la propria sede morale presso il Palazzo delle Nazioni Unite in Ginevra e quella legale ed operativa sita pro-tempore in Vicenza, Italia, Viale dell'Industria, 22.

4. L’ I.I.R.D. potrà aprire sedi in tutto il mondo, le quali potranno usare, ma non solo, le seguenti denominazioni: Ambasciate, Missioni diplomatiche, Legazioni, Consolati, Consolati Onorari Uffici di rappresentanza, Delegazioni.

5. L’ I.I.R.D. ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

L’ I.I.R.D. ha per scopo:

1. l’ intesa fra i popoli di tutte le nazionalità, nell’armonia delle relazioni umane per lo sviluppo dei rapporti informativi, degli scambi culturali ed economici, e questo attraverso la collaborazione degli organismi dei singoli governi, delle ambasciate, dei consolati, delle rappresentanze diplomatiche, degli istituti di cultura, delle accademie, della stampa;

2. la tutela della pace nella sicurezza e nel progresso di tutti i popoli della Terra, in nome del diritto comune delle genti;

3. l’ I.I.R.D. non ha scopo di lucro ed è un organismo internazionale, indipendente dagli Stati, dalle organizzazioni nazionali ed internazionali, politiche e religiose.

ARTICOLO 3

1. L’ I.I.R.D., oltre ad estrinsecare la preminente attività di diplomazia sostanziale atta a sviluppare i rapporti culturali ed economici tra i vari Paesi si farà anche interprete e promotore della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, conformemente alla Carta delle Nazioni Unite.
2. L’ I.I.R.D., presta appoggio morale, intellettuale, economico, sociale e diplomatico a tutti i popoli del Mondo, particolarmente i più bisognosi.
3. L’I.I.R.D. potrà organizzare una struttura editoriale per la diffusione di libri, riviste ed altri mezzi di comunicazione sociale, compresi radio e televisioni, per il perseguimento dei suoi principi.

DELL’ ISCRIZIONE, DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

ARTICOLO 4

La qualità di socio si acquista per iscrizione, mediante sottoscrizione di domanda nelle forme che verranno adottate e ritenute maggiormente convenienti. L’ iscrizione potrà essere rifiutata per motivi debitamente fondati; la domanda di ammissione comporta di per sé l’accettazione degli statuti.

ARTICOLO 5

1. L’ I.I.R.D. ammette quattro categorie di soci:
a) fondatori
b) effettivi
c) onorari
d) sostenitori
2. Sono soci fondatori tutti quelli che integrano la costituzione dell’organismo I.I.R.D.
3. Sono soci effettivi tutti quelli che saranno successivamente iscritti ed in regola con le quote associative stabilite.
4. Sono soci onorari le persone, le istituzioni nazionali od estere, che si dedicano, con meritata distinzione, alle attività dell’ I.I.R.D. .
5. Sono soci sostenitori coloro che si sono dimostrati sensibili nell’appoggiare e sostenere, anche economicamente, le finalità e le iniziative dell’ I.I.R.D.. A partire dal secondo anno di associazione continua sono equiparati ai soci effettivi.

ARTICOLO 6

I diritti dei soci sono:
a) beneficiare dei diritti previsti dai presenti statuti;
b) partecipare, pienamente e liberamente, alle attività culturali, sociali, di diplomazia sostanziale anche a mezzo di formulazioni di proposte, discussione e votazione;
c) eleggere ed essere eletto nei quadri dell’ organismo;
d) ricoprire, se necessario, una o più cariche all’interno dell’I.I.R.D.

ARTICOLO 7

I doveri dei soci sono:
a) attenersi agli statuti;
b) partecipare alle assemblee, riunioni ed altre attività dell’organismo;
c) divulgare e difendere i principi statutari;
d) esercitare, con diligenza, gli incarichi ai quali sono stati eletti;
e) eseguire le delibere emesse dai quadri sociali dell’organismo;
f) pagare puntualmente la propria quota.

ARTICOLO 8

1. I soci effettivi saranno tenuti a pagare una quota d’iscrizione ed una quota annuale da stabilire a mezzo circolare interna.
2. I soci sostenitori e quelli onorari saranno tenuti a pagare un’adeguata quota d’iscrizione, nonché le quote annuali previste per i soci effettivi.
3. Quando i soci saranno persone giuridiche, la quota d’iscrizione e quella annuale saranno stabilite caso per caso secondo le modalità di cui al 1° capoverso.
4. L’I.I.R.D. accetta qualsiasi offerta e donazione in denaro, beni mobili ed immobili, in qualsiasi Paese del mondo.
5. La qualità di socio si perde:
a) per dimissioni, le quali non esonerano dal pagamento degli obblighi sociali per l’ anno in corso;
b) per la perdita di alcuni dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione all’I.I.R.D.;
c) per gravi motivi od indegnità;
d) per mancato pagamento della quota associativa nel termine stabilito.
6. Competente a decidere nei casi previsti dai punti b) e c) del capoverso 5 del presente articolo é il Segretario Generale e potranno essere appellate con ricorso scritto da presentare entro quindici giorni al Presidente

DELLE SANZIONI

ARTICOLO 9

1. I soci che violeranno i presenti statuti o non eseguiranno le delibere dell’Assemblea Generale o le disposizioni regolamentari o le determinazioni della Segreteria Generale o della Presidenza potranno essere soggetti ai seguenti provvedimenti:
a) richiamo scritto
b) sospensione sino ad un anno
c) espulsione.
2. Le pene del richiamo e della sospensione saranno di competenza della Segreteria Generale e potranno essere appellate con ricorso scritto da presentare entro quindici giorni al Presidente.
3. La pena dell’espulsione è di competenza del Presidente su segnalazione della Segreteria Generale.

SEZIONE I

DEGLI ORGANI

ARTICOLO 10

Sono organi dell’istituzione:

a) l’ Assemblea Generale;
b) La Presidenza
c. La Segreteria Generale
d) Il Consiglio fiscale
e) Il Dipartimento Relazioni Internazionali

Sono organi ausiliari dell’istituzione:

a) La commissione d’onore
b) Le Commissioni consultive

ARTICOLO 11

1. L’Assemblea Generale è la riunione dei soci fondatori, effettivi, onorari e sostenitori, nel pieno rispetto dei propri diritti. Essa si riunisce ordinariamente ogni due anni ed approva il bilancio annualmente.
2. Le modifiche ai presenti statuti esigono i voti favorevoli del 51% del numero dei soci presenti, con diritto al voto.

ARTICOLO 12

Ad ogni persona singola o giuridica spetterà un voto. In caso di parità decide il voto del Presidente dell’ Assemblea Generale.

ARTICOLO 13

L’assemblea Generale si riunirà straordinariamente a richiesta del suo Presidente o a richiesta di almeno 1’80% dei soci.

ARTICOLO 14

1. L’Assemblea Generale deve essere convocata dal Presidente con almeno 8 giorni di preavviso ed a ragione della internazionalità dell’ I.I.R.D., potrà aver luogo in qualsiasi paese del mondo.
2. La convocazione deve essere fatta a mezzo lettera raccomandata o assicurata spedita al domicilio di ogni socio.
3. In caso di assemblea urgente, la convocazione potrà avvenire mediante pubblicazione dell’avviso sul giornale ufficiale della Repubblica Italiana oppure su di un quotidiano di una qualsiasi delle nazioni aderenti, almeno 72 ore prima della assemblea stessa avendo cura che i soci ne siano informati.
4. L’Assemblea Generale si riunirà all’ora e nel luogo stabilito nella convocazione, sempre che siano presenti più di metà dei soci con diritto al voto; caso contrario si riunirà un’ora dopo con qualsiasi numero di soci.

ARTICOLO 15

1. Nel corso dell’ assemblea il Presidente dichiara aperta l’ Assemblea Generale, nomina un vice Presidente ed un Segretario, così formando il Direttivo provvisorio.
2. In caso di rinuncia del Presidente, tali nomine spettano all’Assemblea Generale mediante votazione indetta dal socio con maggiore numero di anni d’adesione.

ARTICOLO 16

Spetta al Presidente:
a) convocare l’Assemblea Generale e firmare i rispettivi avvisi di convocazione;
b) presiedere le Assemblee Generali ed esercitare la disciplina delle riunioni, assistito dal vice Presidente e dal Segretario;
c) firmare, congiuntamente al Segretario, gli atti delle Assemblee Generali;
d) far prendere possesso dei rispettivi incarichi ciascuno dei membri del Direttivo eletti e sottoscriverne l’atto di possesso.

ARTICOLO 17

1. Le delibere saranno prese per maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti con diritto al voto.
2. I soci assenti potranno farsi rappresentare, nelle Assemblee Generali, mediante delega; ogni socio potrà rappresentare fino a 10 soci assenti.

SEZIONE II

DELLA PRESIDENZA

ARTICOLO 18

1. E’ nominato Presidente a vita, il socio Promotore e fondatore S.A.R. Dom Rosario Poidimani, Sassonia Coburgo Gotha e Bragança e Capo della Linea Costituzionale delle Real Casa di Portogallo. La successione dell’ incarico suddetto sarà assunta di diritto dai suoi legittimi Eredi, salvo diversa volontà testamentaria.
2. Il Presidente:
a) rappresenta diplomaticamente l’I.I.R.D. nei rapporti interni ed internazionali;
b) è di diritto Presidente del Consiglio Fiscale;
c) amministra di diritto e gestisce tutti i beni mobili, immobili, nonché il capitale, sotto qualunque forma, dell’I.I.R.D.. Ha la facoltà di gestire, nell’interesse dell’Istituto e nei modi ritenuti più idonei, i beni predetti. Apre i conti bancari a nome dell’organismo e li amministrerà. Potrà nominare, procuratori speciali anche con mandati provvisori o per singole operazioni;
d) funziona da giudice d’appello per i provvedimenti emessi dalla Segreteria Generale;
e) ammette i nuovi soci, conferma le nomine proposte dall’Assemblea e dalla Segreteria.
f) Può delegare in tutto od in parte le proprie funzioni.

SEZIONE III

DELLA SEGRETRIA GENERALE

ARTICOLO 19

1. La Segreteria Generale è l’organo responsabile della gestione dell’istituzione ed è costituita da tre membri: il Segretario Generale, il Segretario Generale Aggiunto ed un Vice Segretario Generale.
2. Il Segretario Generale viene nominato dal Presidente su proposta della Assemblea Generale. Dura in carica tre anni.
2. Il Segretario Generale Aggiunto ed il Vice Segretario Generale vengono nominati dal Presidente su proposta del Segretario Generale.

ARTICOLO 20

1. Sono attribuzioni della Segreteria Generale:
a) dirigere e coordinare l’ attività dell’organismo;
b) dare esecuzione alle delibere dell’Assemblea Generale;
c) ammettere e rigettare l’iscrizione dei soci rimettendo al giudizio del Presidente gli eventuali ricorsi;
d) elaborare i regolamenti interni necessari al buon funzionamento dell’organismo;
e) rappresentare l’organismo, su delega del Presidente, in qualunque sede all’interno ed all’estero.

2. Compete al Segretario Generale:
a) coordinare le riunioni della Segreteria;
b) rappresentare l’ I.I.R.D. sia in Italia che all’estero su delega del Presidente.

ARTICOLO 21

1. La Segreteria Generale si riunirà ogni qualvolta si renda necessario.
2. Per le delibere prese dalla Segreteria Generale si dovrà redigere atto formale ed inoltrarlo al Presidente per la presa d’atto.

ARTICOLO 22

DEL DIPARTIMENTO PER LE RELAZIONI INTERNAZIONALI

Il Dipartimento per le Relazioni Internazionali ha lo scopo di svolgere tutti gli impegni di natura diplomatica, di attivare ogni forma di collaborazione e di intrattenere ogni tipo di rapporto con gli Statti, le Organizzazioni internazionali ed i popoli.
Responsabili del Dipartimento sono il Presidente che lo presiede, la Segreteria Generale ed almeno cinque membri nominati dal Presidente su segnalazione del Segretario Generale e potranno anche venire scelti tra persone non appartenenti all’IIRD.

SEZIONE IV

DEL CONSIGLIO FISCALE

ARTICOLO 23

1. ll Consiglio Fiscale è composto dal Presidente e da 2 membri da lui nominati, scelti tra persone di provata moralità e capacità. Rimane in carica tre anni.
2. Sono attribuzioni del Consiglio Fiscale:
a) esercitare la buona gestione del patrimonio dell’Istituto e tenerne la scritturazione;
b) esprimere pareri sugli eventuali impegni finanziari che la Segreteria Generale sottoporrà alla sua approvazione.

ARTICOLO 24

1. Il Consiglio Fiscale si riunirà ogni qualvolta si renda necessario su convocazione del Presidente.

SEZIONE IV

DEGLI ORGANI CONSULTIVI

ARTICOLO 25

LA COMMISSIONE D’ONORE

1. La Commissione d’Onore è composta da persone di riconosciuto merito nel campo diplomatico, sociale e culturale chiamata ad esprimersi per tutte le materie attinenti problemi particolarmente significativi che possano comportare la richiesta di pronuncia di voto da parte dei membri su temi sensibili quali il credo religioso, ragioni etiche o morali. Funziona inoltre quale organo sussidiario della Presidenza nel caso di ricorsi presentanti dai Membri, contro provvedimenti emessi della Segreteria Generale.
2. Il numero dei membri della Commissione d’Onore è indeterminato.
3. La nomina dei Membri spetta al Presidente ordinariamente su segnalazione della Segreteria Generale. Il Presidente conserva tuttavia il diritto di integrare nella Commissione qualsiasi persona di suo gradimento.

LA COMMISSIONE PER I DIRITTI DELL’UOMO
E PER I PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA

1. Lavora per la protezione e l’espansione dei valori spirituali, culturali, biologici e morali dell’essere umano, esalta e difende la dignità dell’uomo come tale, lotta contro tutte le violazioni manifeste dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. Condanna la pena di morte ovunque e comunque eseguita.
2. Sostiene che predicare la giustizia sociale è un dovere, ma attuarla è un obbligo cui nessuno può sottrarsi, come pure applicare questa giustizia sociale con dignità ed equità.
3. Nominerà degli alti Commissari Internazionali, con l’intento di prevenire ed eliminare ogni forma di illegalità costituzionale che possa verificarsi in quelle nazioni a regime non democratico.
4. Denunzierà alle Nazioni Unite quegli Stati che attuano le torture poliziesche, le cruenti carcerazioni, gli atti illiberali e la mancata giustizia.
5. Ripudia e condanna qualsiasi tipo di guerra e guerriglia.
6. Intende creare un fondo internazionale di assistenza per i perseguitati, per i detenuti e per gli invalidi da tortura.

LA COMMISSIONE ECUMENICA

E’ una dignità di dialogo e di incontro fraterno di uomini di buona volontà, delle varie religioni e civiltà. Propone l’ecumenismo tra i cristiani, tra questi e le religioni monoteiste, nonché il rispetto di ogni credo religioso.

LA COMMISSIONE PER L’INDUSTRIA E L’AMBIENTE

Ha lo scopo di migliorare e salvaguardare l’habitat dell’uomo perché sia privo di contaminazioni e di inquinamento. Opera perché l’essere umano sia sempre più protetto nello sviluppo e nello svolgimento delle varie attività lavorative, favorendo in esso personalità e creatività.

LA COMMISSIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Lavora perché nello sviluppo dell’economia mondiale siano rispettati i legittimi diritti dei singoli e delle comunità. Si adopera affinché tutti gli uomini dispongano di mezzi economici per condurre un’esistenza dignitosa. Favorisce la cooperazione economica finanziaria fra enti-stati-privati.

LA COMMISSIONE PER GLI INTERVENTI NEI PAESI EMERGENTI

1. Opera al fine di interessare le nazioni più progredite ai problemi dei Paesi emergenti e favorire collaborazioni ed interventi che contribuiscono al giusto futuro sviluppo di questi.
2. Condanna ogni forma di discriminazione, di razzismo e di persecuzione

LA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA

Ha lo scopo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul ruolo primario che l’agricoltura svolge in una ipotesi qualsiasi di società. Ricerca e propone, attraverso studi, soluzioni di sviluppo del settore.

LA COMMISSIONE PER LO SVILUPPO DEGLI SCAMBI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

Ha per scopo di dare la più estesa e pratica collaborazione ed assistenza per lo sviluppo ed il perfezionamento delle relazioni tra imprese commerciali, industriali, associazioni, enti pubblici e privati; cooperare nell’organizzazione di mostre, fiere, convegni; collaborare con le autorità governative e non, a livello nazionale ed internazionale.

LA COMMISSIONE PER LA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI

Ha lo scopo di creare una giusta coscienza dell’utilizzo dei mass-media affinché non siano strumenti di disinformazione delle masse, bensì veicoli validi di informazione e di formazione alla verità, a beneficio dell’intera pubblica opinione. Pertanto la Commissione si interessa a promuovere opere librarie, la televisione, la radio, la stampa, il cinema ed il turismo in generale, al fine di assicurare alla opinione pubblica strumenti costruttivi di elevazione culturale e sociale.

COMMISSIONE PER LA PROTEZIONE DELLA SALUTE E DELL’INFANZIA

Assume iniziative per la salvaguardia della salute fisica e morale dell’essere umano e del suo ambiente, promuove ricerche scientifiche, gli studi e tutto ciò che può essere valido per combattere le malattie dedica ogni sforzo per la difesa dell’infanzia.

COMMISSIONE PER LA CULTURA E L’ ISTRUZIONE

1. Promuove la cultura e la scienza affinché l’essere umano prenda sempre più coscienza di se stesso e del suo ruolo nella società e nel mondo, perché dall’elevazione culturale dipende il benessere, lo sviluppo civile e di conseguenza la pace. A tal fine crea un movimento apolitico di cultura e di opinione attraverso seminari, tavole rotonde, scuole, ecc.
2. I meriti di ciascun cittadino, quando siano veramente efficaci per il progresso sociale della nazioni, dovranno essere tenuti in grande considerazione e privilegio dai governi degli stati, nonché ricompensati senza ulteriori pregiudizi e remore e ciò anche indipendentemente dalla formazione scolastica di ciascuno.
3. Avrà inoltre la facoltà di istituire università libere e private, nonché istituti superiori di ricerca e di studio, tutti indipendenti dagli Stati.

COMMISSIONE PER LA CONSULENZA IL COORDINAMENTO E LA COOPERAZIONE

E’ stato costituito con lo scopo di coordinare le varie attività dell’I.I.R.D. e perciò in grado di offrire opera di consulenza ad enti ed organismi sia a livello di studio, che di realizzazione pratico-operativa in tutti i settori di interesse dell’I.I:R.D.

LA CORTE INTERNAZIONALE DI ECOLOGIA

1. Ha lo scopo di proteggere la qualità di vita dell’uomo, degli animali e delle piante dai nefasti effetti dell’ inquinamento. Permette alle vittime dei Paesi industrializzati di portare, al di là delle frontiere, davanti alla costituenda corte, internazionale ed apolitica, le loro denuncie e chiedere la difesa e la salvaguardia dell’ ambiente in cui vivono.
2. Ripudia e condanna gli esperimenti atomici e le armi nucleari in genere, nonché le armi chimiche e batteriologiche, sintomi di inciviltà e di regresso sociale e politico.

CLUB DELLA PACE

1. Vi partecipano ambasciatori, uomini politici, della cultura, dell’arte, dell’economia e di ogni altro settore sociale. Ha lo scopo di promuovere la comprensione internazionale e la pace, di sviluppare nei suoi membri la comprensione e l’amicizia per divenire promotori di pace al servizio delle comunità che rappresentano.
2. Con la compattezza popolare del mondo civile e democratico, si otterrà una pace duratura, rendendo così la sicurezza agli stati.
3. La diplomazia per la distensione pacifica è bene attuarla con tutte le nazioni, di qualsiasi ideologia politica, fermi restando il diritto d’indipendenza degli stati e la non ingerenza negli affari politici interni di ciascun governo.
4. L’ I.I.R.D. condanna qualsiasi persecuzione politica, religiosa e razziale.
5. Istituisce il Premio Internazionale “ LIBERTA’ E PACE “

IL TRIBUNALE INTERNAZIONALE DI ARBITRATO

Funziona quale organo di arbitrato tanto per le persone fisiche che giuridiche e si dedica con impegno alla giustizia volontaria che coinvolga interessi pubblici a qualunque livello.

ARTICOLO 26

1. Il Presidente e le altre cariche di ciascuna Commissione o di altra struttura vengono nominate dal Presidente su segnalazione della Segreteria Generale.
2. Ogni Commissione od altra struttura sarà composto dal Presidente, da un Presidente Vicario, da un Vice Presidente e da un Segretario Generale.

STRUTTURA DELL’I.I.R.D. NELLE VARIE NAZIONI

ARTICOLO 27

1. L’I.I.R.D. potrà attribuire di diritto tutti gli incarichi e le funzioni, comprese quelle diplomatiche, che non sono in contrasto con le leggi vigenti nei Paesi, dove saranno nominati i vari rappresentanti diplomatici ai quali sarà permesso di espletare attivamente tutte le proprie funzioni ed introdursi, con il beneplacito delle autorità competenti, laddove ad altri non è permesso.
2. Agli incarichi diplomatici si accede solo per altissimi meriti acquisiti nelle relazioni umane e nell’ attività di diplomazia sostanziale. Le persone di cui sopra dovranno poter avere una sede di prestigio a disposizione, dove dovranno esporre i distintivi e la bandiera dell’I.I.R.D. e dove intratterranno tutti i loro rapporti relativi all’ organismo. Le persone che rivestono tali cariche, come pure quelle onorarie, dovranno anche essere le più sollecite a contribuire al mantenimento economico delle spese generali di gestione dell’intera organizzazione, ivi comprese l’assegnazione di eventuali borse di studio. Gli incarichi diplomatici previsti nel paragrafo 4 dell’ articolo 1, in tutte le nazioni aderenti e non, sono strutturati come segue:

a) PRIMO CONSIGLIERE GENERALE equiparato al rango di AMBASCIATORE;
b) CONSIGLIERE GENERALE, equiparato al rango di MINISTRO PLENIPOTENZIARIO
c) VICE CONSIGLIERE GENERALE, equiparato al rango di CONSIGLIERE D’AMBASCIATA
c) CONSIGLIERE DI 1° CLASSE equiparato al rango di CONSOLE GENERALE;
e) CONSIGLIERE DI 2° CLASSE equiparato al rango di CONSOLE;
f) CONSIGLIERE DI 3° CLASSE equiparato al rango di VICECONSOLE.

Le cariche e qualifiche di cui sopra da intendersi valide od ogni effetto rispondendo le stesse ai principi generali del diritto internazionale. Non devono in ogni caso venire confuse o identificate con quelle rilasciate dagli Stati. Gli incarichi di Consigliere di 1°, 2° e 3° classe possono venire attribuiti anche in via onoraria.
2. Nessun compenso è previsto per gli incarichi di cui al punto 1 e 2 del presente articolo.
3. A tutti i rappresentanti diplomatici dell’I.I.R.D. verrà rilasciato un documento d’identità denominato “DIPLOMATIC MISSION”, da presentarsi obbligatoriamente con il proprio passaporto dello Stato di appartenenza.
Potranno venire rilasciati inoltre altri supporti complementari per favorire l’espletamento della attività diplomatica, da usarsi sempre nel rispetto delle norme interne dello Stato in cui il diplomatico dell’IIRD abbia a trovarsi. Ogni violazione in tal senso comporta provvedimenti disciplinari. Tutti i membri accreditati potranno avere diritto all’ immunità diplomatica e alle altre forme di cortesia previste dalle convenzioni internazionali (Convenzione di Vienna: Relazioni Diplomatiche - Convenzione di Vienna: Relazioni Consolari)
4. Ogni documentazione sarà trasmessa per “ presa visione” e per l’eventuale giudizio ed accettazione del rappresentante diplomatico nominato, ai governi ed organismi internazionali interessati. In caso di diniego, il rappresentante diplomatico espleterà il proprio mandato in forma privata, honoris causa, e comunque nel pieno rispetto delle leggi vigenti presso lo Stato ospitante. Qualsiasi trasgressione comporterà la revoca immediata dall’incarico e l’espulsione dall’I.I.R.D. oltre, ovviamente, alle responsabilità penali eventuali.

DEI RAPPORTI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

ARTICOLO 28

1. I rapporti con gli Stati, enti nazionali ed internazionali, verranno intrattenuti dal Presidente il quale può delegare in tutte o in parte le proprie funzioni alla Segreteria Generale.
2. L’I.I.R:D. istituisce le seguenti lingue ufficiali nei rapporti internazionali: italiana, francese ed inglese.

DEL PATRIMONIO. FORMAZIONE, SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29

Il patrimonio dell’I.I.R.D. è costituito da:
a) quote dei soci;
b) offerte e donazioni in denaro, beni mobili ed immobili, di qualsiasi persona o ente, in qualsiasi parte del mondo;
c) qualsiasi altra forma di entrata legale.

ARTICOLO 30

Il Presidente potrà devolvere in beneficenza, ovunque nel mondo, tutto od in parte il capitale, fatte salve le spese necessarie alla gestione dell’Istituto.
2. Estinto l’organismo, il suo patrimonio potrà essere destinato in beneficenza ad istituzioni italiane od estere, dedotti gli impegni dell’I.I.R.D. ed eventuali residui attivi saranno incamerati dal suo Presidente e devoluti in beneficenza a sua discrezione.

ARTICOLO 31

1.L’I.I.R.D. potrà essere sciolta con il 100% dei voti dei soci o per volontà esclusiva del suo Presidente, valutate con ponderazione e prudenza le gravi ragioni del provvedimento.
2. Nel caso di scioglimento, l’Assemblea Generale designerà una commissione liquidatoria composta da tre membri.

DELLE NORME FINALI. INTEGRAZIONI GIURIDICHE-STATUTARIE

ARTICOLO 32

L’I.I.R.D. potrà emanare regolamenti relativi all’esecuzione delle norme statutarie e norme esplicative. Potrà emettere decreti per la formazione di organismi giudiziari internazionali atti a promuovere istituzioni giuridiche in grado di sovrintendere e tutelare tutto quanto previsto nei programmi sociali e statutari. Tali emissioni di regolamenti e decreti si intenderanno parti integranti del presente statuto.

DELLE ALTRE ATTIVITA’ DELL’ I.I.R.D. E NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 33

L’I.I.R.D. istituirà un’Accademia Internazionale denominata “ACCADEMICA DI DIRITTO INTERNAZIONALE E DIPLOMATICO” per permettere un migliore approfondimento dello studio del diritto internazionale, diplomatico e consolare. Ne sarà Rettore a vita il Presidente dell’IIRD il quale provvederà alla nomina del Decano dell’Accademia e del Direttore dei Corsi oltre che del Corpo docente.

ARTICOLO 34

L’I.I.R.D. indice un premio internazionale per coloro che si siano distinti nel lavoro, nella professione, nelle scienze.

ARTICOLO 35

L’I.I.R.D. rilascerà degli attestati internazionali di “BENEMERITO DELLA DIPLOMAZIA” a tutti coloro che, anche non membri, avranno dimostrato di aver contribuito allo sviluppo dei rapporti mondiali in ogni campo di attività.

ARTICOLO 36

Ogni anno, grazie alla generosità dei soci dell’I.I.R.D., potrà essere assegnato un congruo numero di borse di studio del valore da stabilirsi di volta in volta, destinato a studenti meritevoli di ogni ordine e grado di istruzione.
La Commissione per l’assegnazione delle borse di studio sarà composta dal Presidente che la Presiede, da un rappresentante della Segreteria Generale, da un rappresentante del Consiglio Fiscale, da un rappresentante della Commissione d’Onore, da tre rappresentanti delle Commissioni consultive dei quali almeno uno esperto nelle materie contemplate nelle borse di studio

ARTICOLO 37

Le finalità dell’ I.I.R.D., le informazioni e gli aggiornamenti saranno puntualmente propagandati mediante un periodico denominato ‘ IL PASSAPORTO DELLA DIPLOMAZIA ‘, organo ufficiale dell’ istituzione che raggiungerà periodicamente, in ogni parte del mondo, tutte le Autorità istituzionali, organismi internazionali e dell’informazione, accomunandoli in un dialogo ideale.

ARTICOLO 38

L’IIRD prevede la istituzione di una CASSA I.I.R.D. PER LA TUTELA DELL’ECONOMIA E DEL LAVORO”.
Il Presidente di diritto sarà il Presidente dell’IIRD.

DEL REFERENDUM

ARTICOLO 39

La Presidenza ha la facoltà di sottoporre a tutti i soci la votazione per referendum e a schede segrete, anche per corrispondenza, per l’approvazione di nuove iniziative e proposte.